È previsto che «il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione (…) sono esclusi in relazione (…) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale». Tuttavia «è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara». Il caso concreto.



