Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE La paralisi nell’affidamento dei contratti pubblici è in atto e non si sa fino a quando durerà: per converso, sono significative alcune disposizioni innovative e migliorative recate dal “correttivo”

Cfr. l’ALLEGATO II.4 («Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza»), art. 11 («Revisione della qualificazione»).


«2. Per la revisione della qualificazione l’ANAC [può valutare] valuta anche i seguenti requisiti premianti:

(…)

b-ter) l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.

(…)

4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l’efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.
4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’articolo 63, comma 11 del Codice».

PRIMA INTRODUZIONE VELOCE AL "CORRETTIVO" DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ADOTTATO CON IL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 (ENTRATO IN VIGORE IL 31 DICEMBRE 2024)
Martedì 4 febbraio 2024webinar dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

L'incontro di studio è rivolto anche a chi opera nei settori speciali

La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. 

Su richiesta, con preventivo di spesa forfettario, anche in house, sia in "aula digitale", sia "in presenza". Seguiranno webinar di massimo approfondimento teorico-pratico su singole tematiche (la qualificazione nei lavori pubblici, l'affidamento dei servizi d'architettura e ingegneria, la gara d'appalto di servizi e forniture, l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'accesso e le cause di esclusione, tutto il sottosoglia anche in rapporto al MEPA e a CONSIP).

Si riscontra che «non sussiste la preclusione a poter svolgere l’attività formativa per la qualificazione delle Pubbliche Amministrazioni come stazioni appaltanti», in quanto «l’attività stessa può essere svolta a prescindere dall’accreditamento» (T.A.R. Lazio, Roma, IV-ter, 3 gennaio 2025, n. 80).