Si prende atto dell’esistenza di un orientamento, che esclude l’applicabilità dell’istituto della sostituzione dell’ausiliaria per quei casi in cui vi fosse la consapevolezza, da parte del concorrente, dell’insussistenza, in capo all’altro soggetto, dei requisiti necessari alla partecipazione. Tuttavia, tale diversa ricostruzione appare allontanarsi dalla logica di fondo della scelta codicistica, in assenza di un dato testuale che àncori la possibilità della sostituzione all’incolpevolezza dell’operatore economico concorrente. La vexata quaestio dunque rimane.



