«In via conclusiva, la procedura di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione è stata svolta da stazione appaltante non qualificata, in violazione degli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023. Pertanto, la suddetta criticità – afferendo alla competenza nello svolgimento del procedimento di gara – risulta estremamente grave e dovrebbe condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento, valutazione che è comunque rimessa al prudente apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90».



