“Va evidenziata la correttezza del comportamento della stazione appaltante che, a fronte di analoghe richieste di secretazione dell’offerta tecnica da parte delle concorrenti, ha agito nei confronti di tutte in maniera uniforme, escludendo dall’accesso le parti dell’offerta per le quali si opponeva l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, in tal modo garantendo un equo contemperamento tra riservatezza e diritto di difesa ed evitando disparità di trattamento nell’applicazione delle regole sulla riservatezza”.



