Nelle cinque giornate tenute sul correttivo mi sono confrontato con tante tipologie di ente. Ho incontrato funzionarie e funzionari di alto livello, persone preparate e perbene. Con molta franchezza ho detto che, da quando mi occupo di contratti pubblici, dalla “Merloni”, dal “358”, dal “157”, mai il livello di produzione normativa era caduto così in basso. La “buona politica”, per così dire, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di ragionevole mediazione fra la legiferazione, da una parte, e l’àmbito di applicazione della medesima, enti appaltanti e operatori economici, dall’altra.
La disciplina sui contratti collettivi è di complicata applicabilità per tanti motivi. L’incertezza interpretativa è massima. Il Ministero del lavoro non si esprime, idem l’ANAC. E quando il legislatore scrive, per esempio, che «in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione» (ALLEGATO I.01, art. 2, comma 3, lett. b)), il funzionario si chiede: “ma questi in che mondo vivono?”
Ma il massimo di negatività di legiferazione è dato dalla disciplina sulla revisione dei prezzi. Il fatto è notorio. In teoria il RUP, per certi casi, deve operare un monitoraggio mensile! “Ma questi in che mondo vivono?”
La colpa è tutta e solo del MIT che ha fatto mettere dentro da parte di altri ministeri – del MEF in particolare – una disciplina di improbabile corretta applicabilità pratica.
In tanti sanno che è stato fatto un grosso pasticcio, il peggiore di sempre, ma non dice nulla nessuno.
Lino Bellagamba
17 aprile 2025



