Una lettura sistematica e costituzionalmente orientata giustifica la conclusione secondo la quale il costo della manodopera (differentemente dai costi della sicurezza) è assoggettabile a ribasso. L’operatore economico può dichiarare in offerta un importo del costo della manodopera inferiore a quello fissato dalla stazione appaltante negli atti di gara, il nuovo codice «ribadendo analoghe disposizioni del codice del 2016». Sconfessata ancora una volta la lettura minoritaria di un T.A.R. dell’altro giorno.



