L’annullamento del provvedimento dell’ANAC «Il non aver comunicato una pregressa condanna anteriore al triennio, in sé priva d’attitudine espulsiva, non determina (…) una condotta falsa o inveritiera in grado di legittimare l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 8480/2019, alle cui più ampie motivazioni si rinvia. Ne discende l’illegittimità della sanzione inflitta alla Società ricorrente. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento avversato. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono poste a carico di Anac, mentre possono essere compensate con - OMISSIS- ».



