Il giudice amministrativo ribadisce per l’ennesima volta che «il ribasso andava applicato sul prezzo complessivo (comprensivo, come detto, anche dei costi della manodopera)». Consegue l’incondivisibilità radicale dell’estrosa interpretazione, peraltro del tutto minoritaria, secondo la quale «i costi della manodopera vanno, comunque, scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, poiché non sono ribassabili».



