In via generale, il giudizio complessivo riportato in forma numerica nei verbali di gara in relazione a ciascun criterio ovvero sub-criterio non comparativo è di per sé sufficiente a motivare la valutazione svolta dalla commissione giudicatrice (principio consolidato, con l’ovvia eccezione infatti per il caso dell’adozione del metodo del confronto “a coppie”).



