Giusto! Ma allora il nuovo codice dei contratti è stato scritto in modo approssimativo: «Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte» (D.Lgs. 36/2023, art. 10, comma 2).



