Quindi – ad esclusione di un effettivo (e comprovato) malfunzionamento tecnico, per il quale non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministratore– gravano sull’utente l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure nonché le conseguenze di eventuali disservizi dipesi da negligenza, imprudenza o disattenzione (principio consolidato).



