L’ANAC con un semplice comunicato (paragrafo n. 2, penultimo periodo) corregge di fatto le due grossolane tesi espresse con i formali pareri nn. 57/2023 e 57-bis/2023. Del resto tutta la giurisprudenza (da ultimo il T.A.R. Marche) era stata uniforme nel non condividere le “impiccatorie” tesi dell’ANAC. Ma che vita da appalti sarebbe, senza l’ANAC?



