Si devono «qualificare le ditte consorziate quali semplici “articolazioni organiche” del Consorzio (di cui facciano parte) partecipante alla gara”»: «l’impresa consorziata esecutrice (…) – per consolidata giurisprudenza – rappresenta un mero interna corporis del consorzio di cooperative» o artigiano. E qui dovrà scoppiare la baggianata scritta dal “correttivo”: «Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c)», «i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti» non solo «dalle consorziate esecutrici», ma anche «dalle consorziate che prestano i requisiti». La sussistenza del solo rapporto organico getta luce anche sull’attribuzione dei punteggi.



