Per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, l’importo posto a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell’art. 41, comma 14, primo periodo): su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto. Niente di nuovo. La pur citata delibera ANAC del 10 aprile 2024 n. 174 è quindi logicamente del tutto contraddittoria quando afferma che i costi della manodopera indicati dalla stazione sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Niente di nuovo.



