Si ribadisce per l’ennesima volta che «un’interpretazione difforme dalla possibilità per l’operatore economico di operare ribassi sulla manodopera (…) sarebbe illogica e probabilmente incostituzionale oltre contraria al diritto europeo, risolvendosi in una plastica limitazione della libertà di organizzazione dell’impresa e, quindi, della concorrenzialità del sistema degli appalti pubblici».



