Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS Il ginepraio del D.Lgs. 36/2023, art. 62, comma 13, ovvero il “RUP” dovrebbe essere quello della centrale di committenza a fronte del “RDP” della stazione appaltante beneficiaria

Ma nella fattispecie i ruoli soni cambiati. Il “RUP” è il Direttore Generale della beneficiaria. Il dirigente della SUA svolge il ruolo di “RPA”, curando la procedura ma lasciando la verifica dell’anomalia al “RUP”. Il top lo tocchiamo con il “RUP” che propone l’esclusione e con la SUA che la adotta con provvedimento secondo il modello della motivazione per relationem. Con l’affermazione del principio della «frammentazione delle funzioni del R.U.P.» si determina la consequenziale apertura di «spazi alla prassi applicativa» (così come ha dovuto ammettere anche l’ANAC). I nodi della qualificazione delle stazioni appaltanti vengono al pettine.

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