Si osserva che, «quando la stessa persona fisica, già sottoposta a verifica antimafia, tuttora “in corso di validità” (come attestato nel caso di specie dalla nota prefettizia dell’11 marzo 2024, sul punto specifico non impugnata), riveste – nell’arco temporale di validità del provvedimento interdittivo antimafia già adottato – più ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, i limiti e divieti che sono effetto dell’interdittiva operano nei confronti di tutte le imprese nelle quali la medesima persona fisica è coinvolta».



