Nel caso di specie la stazione appaltante ha fatto uso del potere di autotutela e ha a tal fine considerato le anomalie procedimentali riscontrate, gli interessi coinvolti e l’affidamento degli operatori economici, senza che risulti rilevante, al fine di decidere la controversia, la qualificazione del provvedimento gravato in relazione alle specifiche fattispecie di esercizio dell’autotutela medesima.



