Si osserva che, «alla luce della disciplina dettata dall’articolo 3 dell’allegato I.01 del Codice, l’indicazione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla SA negli atti di gara potrebbe derivare anche dall’applicazione di un diverso, ma equivalente ex lege, CCNL. In tali casi, l’unica verifica che si impone, ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d) del Codice, concerne il rispetto dei minimi salariali retributivi, ovvero che l’impresa, nel comporre la propria offerta, abbia rispettato i minimi salariali retributivi stabiliti dal CCNL prescelto».



