A fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’ANAC non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’ANAC, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione.



