Nessun malfunzionamento del sistema si è avuto nel caso di specie, ma un impedimento ascrivibile unicamente a scarsa diligenza professionale dell’operatore economico, che, in sede di secondo avvio, si è “loggato” con un profilo diverso da quello utilizzato in sede di primo accesso, non potendo per tale ragione completare la procedura telematica di presentazione della domanda.



