«Nel caso di specie» l’operatore economico «non ha partecipato alla gara di cui censura l’aggiudicazione: non può, in proposito, il concetto di “interesse strumentale alla riedizione della gara”, affermato dalla giurisprudenza, legittimare la proposta impugnazione, difettando in capo alla ricorrente la titolarità di una posizione giuridica differenziata dal quisque de populo, non essendo sufficiente la sua qualità di operatore del settore».



