La soglia si cristallizza solo con la definitiva aggiudicazione: nella fase di valutazione delle offerte, l’Amministrazione conserva il potere-dovere di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi. Ma operare la verifica documentale del secondo graduato e/o “a campione” non è previsto da nessuna norma e da nessun principio, né si accorda logicamente con l’inversione procedimentale stessa.



