Dunque, delle due l’una: o la controinteressata ha violato l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, avendo indicato un importo che non è relativo solo a tale costo ma è comprensivo di un’altra voce, l’utile d’impresa (oltre che delle spese generali), in violazione dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023; oppure, a fronte dell’indicazione di un costo della manodopera corrispondente a quello stimato dalla stazione appaltante, l’aggiudicataria ha sostanzialmente modificato il prezzo offerto per il costo della manodopera, con ciò addivenendo ad un’inammissibile modificazione postuma dell’offerta.



