«In conclusione, il provvedimento impugnato, come prescritto dall’art. 98, comma 8 del d.lgs. 36/2023, fornisce un’esaustiva motivazione in ordine (a) alla sussistenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, (b) all’idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore e (c) agli adeguati mezzi di prova utilizzati, così resistendo alle censure di parte ricorrente, non essendo la valutazione della S.U.A. manifestamente irragionevole o illogica ovvero frutto di istruttoria incompleta ovvero di travisamento fattuale».



