Nelle gare pubbliche la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ovvero la mancata conferma della stessa, non è qualificabile alla stregua di esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dato che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 04/09/2013 n. 4433).
Tale principio deve valere, a maggior ragione, nei casi, come quello in esame, in cui una aggiudicazione provvisoria non vi sia neppure stata, e anzi l’Amministrazione abbia deciso di soprassedere all’affidamento a tutela dell’interesse pubblico, da considerare senz’altro prevalente a fronte di quella che va considerata una mera aspettativa di fatto, alla maggiore partecipazione possibile di soggetti interessati, alla cui realizzazione il termine di pubblicazione del bando previsto dalla legge, in un primo momento violato, è sicuramente preordinato.
Cfr. T.A.R. Sicialia, Catania, I, 14 novembre 2014, n. 2976.



