«La verifica dei requisiti dell’operatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro) - intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione - è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e non può, pertanto, essere delegata ad operatori economici privati».



