La congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara, né dalle tabelle ministeriali. L'eventuale sottostima di tale voce di costo può trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l'offerta si compone. Non può pertanto ritenersi irragionevole la decisione della stazione appaltante di non svolgere approfondimenti sulla congruità dell'offerta con specifico riguardo agli oneri di sicurezza.



