«In conclusione, alla luce delle illustrate premesse, mancando, nelle fattispecie concrete esaminate, le doverose valutazioni della Stazione appaltante corredate da un’adeguata motivazione, deve essere accolta la domanda subordinata della – omissis – , dichiarando il suo diritto ad avere accesso alle offerte tecniche delle società – omissis – e – omissis – , rispettivamente aggiudicatarie dei lotti 1 e 3, nelle parti che non costituiscono propriamente, “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” [debitamente verificata], “segreti tecnici e commerciali, anche risultati da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”».



