La stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del (id est, recesso dal) contratto. La circostanza che fosse pendente il giudizio avverso il provvedimento interdittivo (i cui effetti non sono stati mai sospesi) ovvero la circostanza che la detta misura interdittiva sia stata successivamente caducata in sede giurisdizionale non possono inficiare la legittimità della contestata risoluzione (recesso).



