Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. F) DEL CODICE

La causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) del codice, può essere desunta anche dagli esiti di una vertenza che si sia conclusa con una transazione onerosa per l’appaltatore.

Si riscontra che «tutti i motivi posti a sostegno dell’appello (pagine 4 – 14 dell’atto di gravame), non sono suscettibili di favorevole esame sia in fatto che in diritto (sulla scorta dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312; Cons. St., Sez. V, 5063 del 2014; Sez. V, n. 3078 del 2012; Sez. V, n. 4 del 2012), perché:

e) la causa di esclusione di cui all’art. 38, lett. f) può essere desunta anche dagli esiti di una vertenza che si sia conclusa con una transazione onerosa per l’appaltatore;

f) l’errore professionale può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova;

g) la valutazione sull’affidabilità dell’impresa in relazione al pregresso rapporto contrattuale costituisce espressione dei poteri tecnico-discrezionali della stazione appaltante: l’amministrazione è in grado di valutare se l’errore o la colpa grave del precedente affidatario sia tale da compromettere l’affidabilità e precludere la stipula di qualsiasi altro nuovo rapporto negoziale; ne consegue che in tema di appalti pubblici, in presenza di una ragionevole scelta legislativa (art. 38, comma 1, lett. f) del codice degli appalti) di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell’impresa – indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale – il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto deve prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione del ‘punto di rottura’ dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente, in quanto il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti; in conclusione, la mera non condivisibilità della valutazione dell’amministrazione o la formulazione da parte del giudice degli apprezzamenti e accertamenti demandati all’amministrazione, ove si traduca in una sostituzione nel momento valutativo riservato all’amministrazione, determina non già un mero errore di giudizio, ma uno sconfinamento nell’area ex lege riservata all’amministrazione» (Cons. Stato, V, 3 dicembre 2014, n. 5973).