L’esclusione per grave illecito professionale non costituisce una conseguenza automatica del precedente negativo, bensì l’esito di un giudizio individualizzato sull’affidabilità residua dell’impresa riferito alla rilevanza dell’inadempimento, alla sua attualità, alla sua incidenza rispetto alla gara in corso e all’idoneità delle misure riparatorie e organizzative adottate dall’operatore.



