«In definitiva, il punto centrale è che, pur volendo dilatare al massimo la portata applicativa del soccorso istruttorio, resta, in ogni caso, ferma l’impossibilità di ricorrere al soccorso (declinato sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, ovvero istruttorio in senso stretto, cioè procedimentale) in relazione a elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica e/o economica), pena la violazione del superiore principio di parità dei concorrenti».



