La clausola sociale non impone l'assunzione automatica, generalizzata ed indiscriminata di tutto il personale impiegato dal precedente gestore, né comporta la necessaria riproduzione del medesimo modello organizzativo. L'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali deve essere contemperato con la libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. e con il potere dell'impresa subentrante di organizzare il servizio secondo il proprio modello gestionale.



