Non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo il quale l’avvenuta presentazione del ricorso alla Corte tributaria abbia determinato un effetto sospensivo automatico del debito fiscale. Infatti, anche nell’ambito tributario (come in quello amministrativo) la contestazione giudiziale degli atti impositivi o di riscossione non determina alcuna automatica sospensione degli effetti, se non accompagnata dalla formulazione di una istanza cautelare diretta in tal senso e dall’accoglimento della stessa ad opera del giudice.



