Il legislatore rimette all’Amministrazione l’effettuazione di un’attività valutativa mediante la tecnica del bilanciamento caso per caso, tra interesse pubblico alla disclosure e tutela degli interessi-limite privati.
Il legislatore rimette all’Amministrazione l’effettuazione di un’attività valutativa mediante la tecnica del bilanciamento caso per caso, tra interesse pubblico alla disclosure e tutela degli interessi-limite privati.