Deve «rilevarsi che la compatibilità della clausola sociale con le procedure di reclutamento di personale previste per le società in house, non può risolversi nella previsione di un canale preferenziale per i lavoratori che non hanno superato una selezione pubblica. Tale conclusione si pone in linea di continuità con la recente giurisprudenza costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 227 […]. Diversamente affermando, si correrebbe il rischio di determinare una discriminazione al contrario nei confronti di coloro i quali sono stati assunti a seguito di una selezione bandita secondo i criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5885/2023)».



