Ci viene chiesto perché, di default, il documento corrispondente alla comprova del requisito sia solo la visura camerale. La risposta è semplice.
Evidentemente chi ha predisposto il sistema e l’ha validato sotto il profilo giuridico ha ritenuto o che il requisito fosse soltanto uno (il non trovarsi “in stato di …” ) ovvero che il non avere “in corso un procedimento” fosse certificabile dal sistema camerale. Chi in vita sua ha curato almeno una volta la gestione di una procedura di affidamento sa che la competenza certificatoria è del tribunale fallimentare.



