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FREE LA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICIZZAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO

Le lettere di invito, oltre ad essere state recapitate alle singole imprese, erano state anche pubblicate sul sito internet della ASL: qualunque operatore poteva quindi prenderne conoscenza, con la conseguenza che – anche al di là degli inviti formalizzati – non era esclusa, ma anzi era agevolata, la possibilità di ulteriori partecipazioni alla selezione. È una legittimazione del modello “ibrido” (“invito i miei, ma può partecipare chiunque”).

 

«L’indizione di una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 d.lgs. n. 163 del 2006), costituisce una deroga ai principi di par condicio e di libera concorrenza perseguiti dal legislatore comunitario e, pertanto, in tanto può giustificarsi, in quanto ricorrano quelle eccezionali e tassative condizioni descritte dal vigente art. 56 del codice dei contratti; condizioni che, a loro volta, sono funzionali all’ottenimento di una semplificazione e di uno snellimento della procedura di gara. Pertanto, allorché queste ultime esigenze non risultino compromesse e sia quindi consentito il celere svolgimento della gara, risponde alla ratio del sistema – ed anzi è in linea con il principio del favor partecipationis, precipitato della libera concorrenza – che possa prendere parte alla selezione anche un’impresa non previamente invitata, purché in possesso dei requisiti di partecipazione indicati dalla lex specialis. Contro quest’interpretazione non possono invocarsi né l’art. 3, comma 40, del d.lgs. n. 163 del 2006 (norma che, nel definire il concetto di “procedura negoziata”, si riferisce alle gare “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti”), in quanto di per sé neutro rispetto al problema che qui ci si pone, né l’art. 62, comma 5, del medesimo d.lgs. (a norma del quale “Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti”), in quanto concernente un diverso e speculare problema; in verità, non esiste alcuna norma che faccia divieto ad un’impresa non invitata di partecipare ad una gara di appalto, allorché essa soddisfi tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante e vieppiù nelle ipotesi – come quella oggetto del presente giudizio – in cui il bando sia stato comunque oggetto di pubblicazione e, quindi, potenzialmente indirizzato a qualsiasi operatore interessato. Non può infatti non ricordarsi che le lettere di invito, oltre ad essere state recapitate alle singole imprese, nel caso di specie erano state anche pubblicate sul sito Internet della ASL TO1: qualunque operatore poteva quindi prenderne conoscenza e verificare agevolmente i requisiti richiesti per l’offerta, con la conseguenza che – anche al di là degli inviti formalizzati – non era esclusa, ma anzi era agevolata, la possibilità di ulteriori partecipazioni alla selezione (purché, beninteso, nel rispetto dei requisiti richiesti: aspetto che – come già visto – l’odierna controinteressata soddisfaceva in pieno). Il tutto, sia nel rispetto delle esigenze di particolare celerità e snellezza delle procedure, sia nell’ossequio ai principi basilari di par condicio e di libera concorrenza tipici degli affidamenti pubblici. Né vale invocare in contrario – come fa la ricorrente – la decisione n. 5224 del 2009 della V Sezione del Consiglio di Stato la quale, nell’occuparsi di una analoga questione, solo apparentemente ha dettato una soluzione in contrasto con quanto ritiene questo Collegio, posto che – in quel caso – l’impresa non espressamente invitata era risultata priva dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis» (T.A.R. Piemonte, II, 27 febbraio 2014, n. 347).