Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE IMPUGNABILITÀ IMMEDIATA DEL BANDO

«Nessun onere d’impugnativa immediata del bando sorge allorchè la lesione dell’interesse del concorrente nasce non direttamente da clausole chiaramente escludenti inserite nel bando, ma dalla valutazione che la stazione appaltante fa in sede applicativa della regola della lex specialis.

 

L'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica è circoscritto al caso della contestazione di clausole che siano “ex se” ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo invece le rimanenti clausole essere ritenute lesive ed impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva; invero, a fronte di una clausola illegittima della “lex specialis” di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (C.d.S. III Sezione, 2.2.2015, n. 491)» (Cons. Stato, III, 14 maggio 2015, n. 2413).