La legittimità dell’appalto basato sul solo rimborso-spese. La non necessità di un corrispettivo finanziario e la sufficienza di un’utilità economicamente apprezzabile ovvero del fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. La piena legittimazione come operatore economico ammesso del soggetto senza scopo di lucro: l’inapplicabilità del principio del c.d. “utile necessario”. Il caso dei lavori “a scomputo”. La sponsorizzazione ...



