«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di impresa o di stabilimento – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un’impresa – Procedura di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa –
Mancata riassunzione del personale – Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore».
«1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per l’esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa.
2) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nell’ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore» (Corte di Giustizia, X, 19 ottobre 2017, C‑200/16).



