«In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate» (dalle linee guida dell’ANAC sul RUP).
Questa previsione è rimastata immutata rispetto alla precedente versione delle stesse linee guida. Solo che ora queste linee guida (efficaci dopo la pubblicazione in Gazzetta, con ordinaria vacatio) hanno carattere vincolante in toto (per espressa ammissione del Consiglio di Stato in sede di parere).
Ma il RUP è un soggetto con funzioni – de minimis – di istruttoria del procedimento, non necessariamente con carattere anche decisorio, quindi «le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate» non spettano a lui medesimo ma all’organo, cioè al soggetto che impegna la volontà dell’Amministrazione all’esterno.
Pur trattandosi di linea guida ora vincolanti in toto, come si è già detto, la previsione in questione è quindi del tutto illegittima.
Si pensi alla valutazione dell’anomalia: la relazione finale del RUP deve comunque essere convalidata dall’organo. «Il responsabile del procedimento (…) adotta», solo «ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale» (L. 241/1990, art. 6, comma 1, lett. e)).
La specialità della discipina del responsabile del procedimento in materia di affidamento di contratti pubblici non è tale da poter derogare alla disciplina di base che regola i rapporti fra le le due figure soggettive implicate.
In pratica, nulla quaestio solo laddove sussista coincidenza fra le due figure.



