Si osserva che, «secondo l’orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, in presenza di un preciso e ineludibile obbligo legale in sede di predisposizione dell’offerta economica, quale è quello previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, ...
... è irrilevante che la lex specialis di gara (bando e disciplinare) non preveda espressamente la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo lo stesso direttamente ed inequivocabilmente dalla legge (cfr. TAR Campania, Napoli, III, 3.5.2017, n. 2358)» (T.A.R. Campania, Napoli, VII, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 1904).



