Ok per lo studio dell’ANAC. Ma spreco è anche ...
... far svolgere alla commissione giudicatrice compiti che ben può svolgere l’organo ordinario di gara (o finanche il RUP in certi enti): apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche e di quelle economiche, nonché calcolo della soglia di anomalia.
Spreco è far nominare una commissione giudicatrice quando ci sono criteri di valutazione solo di carattere quantitativo.
Spreco, anche di tempi, sarà l’obbligo del ricorso a commissione giudicatrice esterna e al Presidente esterno per la commissione c.d. "interna".
Spreco è l’obbligo del rapporto qualità/prezzo per importi inferiori alla soglia comunitaria.
Spreco è quando il giudice amministrativo ti annulla una sentenza perché hai seguito le linee guida dell’ANAC.
Spreco è quando il codice ti dice che devi nominare la «commissione giudicatrice» per sorteggiare il metodo di anomalia con il prezzo più basso.
Spreco è quando il legislatore fa ideologia e se ne infischia di una procedura d’infrazione comunitaria ad esito scontato.
Spreco è l’incertezza del diritto creata da un codice che voleva essere innovativo e semplificatore e invece è più arretrato delle buone leggi ottocentesche (che, guarda caso, venivano studiate da ministri esperti in materia).
Spreco è incatenare RUP e suoi collaboratori a mettere on line miliardi di dati di fronte ai quali poi, all'occorrenza, non trovi quel che ti serve di sapere.
Spreco è l’incriminazione per abuso d’ufficio di un organo di gara che ammette o esclude un concorrente.
Tanto altro ancora è spreco.
l.b.



