In data da ridefinirsi, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
PREMESSA
Si approfondirà la tematica dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, che occuperà praticamente tutta la giornata. Ma sarà trattato in dettaglio anche il sub-criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Una disamina più rapida sarà invece resa per i costi del ciclo di vita.
Come materiale di documentazione, che rispetta puntualmente tutto il programma, verranno qui messi a disposizione:
A) il classico manuale sull'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), di n. 310 facciate;
B) il corpo principale del codice, solo con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, il prezzo più basso e i costi del ciclo di vita, con evidenziazioni, analisi, note e giurisprudenza all’interno del testo normativo, di n. 152 facciate;
C) gli allegati del codice, solo con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e il prezzo più basso, con evidenziazioni, analisi, note e giurisprudenza all’interno del testo normativo, di n. 34 facciate.
L’incontro verrà svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.
PROGRAMMA
A) IL MANUALE
PARTE I: I PRINCIPI GENERALI
1. I concetti fondamentali: «criteri di valutazione», «ponderazione», trasparenza dell’iter motivazionale.
2. La trasparenza dell’iter motivazionale: a) la sub-ripartizione del criterio «di valutazione» in «sub-criteri».
3. La trasparenza dell’iter motivazionale: b) l’alternativa evidenziazione dei “criteri motivazionali” in sede di disciplina di gara. Il problema finale se occorra far riferimento ai “criteri” motivazionali o al singolo “criterio motivazionale”, in relazione a un singolo criterio «di valutazione». c) L’eventuale necessità di motivare il punteggio attribuito e l’insufficienza della motivazione discorsiva in assenza di predeterminato “criterio motivazionale”. Lo schema sinottico riepilogativo – anche un funzione di anticorruzione – dei tre possibili percorsi motivazionali.
4. La necessità di garantire la trasparenza dell’iter motivazionale anche con l’adozione della metodologia del “confronto a coppie”. La giurisprudenza.
5. La non ammessa potestà di specificazione o di integrazione dei criteri di valutazione da parte della commissione giudicatrice. La giurisprudenza. L’uso distorto del metodo del “confronto a coppie”.
6. La limitata sindacabilità delle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice. L’inapplicabilità di scienza esatte. Il più "spinto" orientamento del T.A.R. Sardegna, seguito ora da alcune sentenze del Consiglio di Stato. C.t.u. o verificazione, per profili meramente accertativi.
7. La rilevanza della distinzione fra criteri di valutazione di natura qualitativo-discrezionale e quantitativa. La fattispecie paradigmatica dell’asta elettronica.
8. Il principio di distinzione fra i criteri (“soggettivi”) di qualificazione degli operatori economici e i criteri (“oggettivi”) di valutazione delle offerte: la tuttora sussistente rilevanza della ratio del principio comunitario, nonostante la oggi superata giurisprudenza “classica” improntata al massimo rigore concettuale.
9. Il principio di distinzione fra i criteri (“soggettivi”) di qualificazione degli operatori economici e i criteri (“oggettivi”) di valutazione delle offerte e l’analisi, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza, di come far valere un requisito soggettivo dell’operatore economico come criterio di valutazione: l’impossibilità di far valere una mera sommatoria del dato esperienziale; i lavori analoghi svolti e l’esperienza specifica del personale (la mancata allegazione del CEL e il soccorso istruttorio; l’insufficienza del SAL; la sufficienza del certificato di collaudo o di attestazione equipollente); il problema di attribuire ai “criteri soggettivi” una ponderazione cumulata che non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo; la dotazione di personale; la differenza, nella gara di affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria, fra i servizi eseguiti come parametro di idoneità tecnica e i servizi svolti come criterio di valutazione dell’offerta tecnica; il “di più” quantitativo” richiedibile rispetto al minimo di capitolato speciale (più automezzi, maggior numero di addetti, etc); le certificazioni e le specifiche fattispecie dell’affidamento della direzione dei lavori e della verifica della progettazione.
10. Il campione rispetto all’offerta tecnica e il problema del soccorso istruttorio. Il caso eccezionale in cui costituisce direttamente oggetto di valutazione.
11. I criteri ambientali minimi (CAM): la chiarificazione del momento di verifica del loro possesso.
12. La clausola che preveda a pena di esclusione che un documento vada inserito nell’offerta tecnico-qualitativa, pur non inerendo esso a nessun criterio di valutazione.
13. La c.d. offerta “muta” e la sua funzione.
14. Gli atti in cui debbono essere indicati i criteri di valutazione e la relativa ponderazione: il caso di contrasto fra i «documenti di gara».
15. L’onere di dimostrare il principio di equivalenza in sede di offerta tecnica sull’equivalenza di una certificazione: il caso della SA 8000. L’esclusione delle offerte tecniche che non rispettano i requisiti minimi e l’applicazione non assoluta del principio di equivalenza.
16. L’attribuzione della ponderazione e la sua sindacabilità: il caso significativo del maggior valore attribuito ai “ricambi originali” per attezzature di precisione. La cybersicurezza e i contratti ad alta intensità di manodopera. Il caso del surplus di ore di lavoro liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze e, per converso, il riscontro che il contenuto dell’offerta tecnica influisce fisiologicamente su quello dell’offerta economica. L'errore matematico nella definizione dei pesi in bando: come si corregge?
17. L’offerta tecnica e i criteri di valutazione “tabellari”: l’on/off parziale, totale e graduato; l’impatto sul divieto di commistione fra offerta tecnica ed economica; il momento di possesso del requisito.
18. La modifica di un criterio di valutazione e la necessità di evitare un’illegittima auto-tutela.
19. La soglia di sbarramento: la sua legittimazione, anche euro unitaria; la ratio e il conseguente momento applicativo in caso di adottata metodologia della riparametrazione; il suo porsi come condizione per l’apertura dell’offerta economica; la necessaria previsione, nel caso, da parte della disciplina di gara; l’irragionevolezza di una soglia che sia prossima al punteggio massimo e i diversi valori concreti valutati dal giudice amministrativo; la valutazione della circostanza che un solo concorrente sia riuscito a superare la soglia; i principi del metodo applicativo.
20. I criteri di valutazione: la loro discrezionale individuazione da parte del RUP; la fattispecie della vicinanza del centro di cottura come condizione di esecuzione ovvero con carattere premiale; il principio di cui alla sentenza C-295/20; la necessità per l’Amministrazione di non cadere nel lock-in e il problema delle offerte che tengano conto della strumentazione già in uso presso il proprio laboratorio; il minor ricorso al subappalto; il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell’opera; l'iscrizione camerale; la possibilità di non prevedere il prezzo quale criterio di valutazione e il coordinamento della scelta con l’art. 108, comma 9.
21. Il principio della necessaria previa valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa, senza potersi conoscere quella economico-quantitativa: l’applicabilità nelle procedure di natura telematica; la dovuta interpretazione elastica; la questione se si debba applicare il principio di separazione delle offerte in un contratto non soggetto al codice, anche in via auto-esecutiva; il caso del computo metrico non estimativo in offerta tecnica; la commistione fra offerta tecnica e offerta economico-quantitativa nel caso di unico offerente e senza previsione della soglia di sbarramento: il corollario della non-necessità della commissione giudicatrice; il corollario del carattere convenzionale della distinzione fra offerta “tecnica” e offerta “economica”; l’individuazione del corretto imbustamento telematico per l'offerta-tempo e sui criteri on/off e la superabilità del conflitto giurisprudenziale demandata alla disciplina di gara; il caso eccezionale del "tempo" come criterio di valutazione tecnico-discrezionale; la mancanza di vizio nell’eventuale presentazione del contenuto dell’offerta tecnico-discrezionale frammisto alla documentazione amministrativa. Un’applicazione avanzata del principio del risultato: la correggibilità minimale dell’offerta tecnica dopo aperte le buste economiche.
22. La pronuncia della “plenaria” sul principio di garanzia di conservazione dei plichi “cartacei” e il superamento del principio stesso con l’adozione della procedura telematica.
23. Il superamento con la procedura telematica della necessità della seduta pubblica – neppure virtuale – per l'apertura, con finalità notarile, della busta contenente l'offerta tecnica: rectius, il superamento della necessità dell’adempimento stesso.
24. La regola della seduta secretata per la valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa.
25. Il principio di unicità dell’offerta: la distinzione fra proposte alternative e proposte cumulative.
26. Le varianti progettuali in sede di offerta: la loro consistenza; il D.Lgs. 36/2023, che sottrae alle «amministrazione aggiudicatrici» una facoltà di previsione direttamente riservata dalla direttiva; la differenza fra formalmente non più prevedibile variante e sempre ammessa mera variazione migliorativa.
27. L’illegittimità, nel settore dei lavori, di prevedere «punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo»: il caso dell’appalto integrato; le casistiche in concreto; il dubbio, con il “correttivo”, del superamento della questione dell’applicazione analogica del principio ai servizi e, comunque, la non convincente tesi della ragionevolezza dell’assegnazione di 10 punti “liberi” per «eventuali servizi aggiuntivi proposti».
28. La commissione «giudicatrice»: la competenza all’esclusione di un offerente; la gara ordinaria a lotti. La commissione giudicatrice che non viene neppure nominata per riscontrata sussistenza preventiva di un collegamento sostanziale di tutti i concorrenti partecipanti, desunto dalle offerte tecniche presentate.
29. L’art. 108, comma 10, del codice: il ruolo del RUP verso la commissione giudicatrice; la definitività del verbale della commissione in rapporto a una richiesta di riesame da parte del RUP; l’illegittimo utilizzo della fase di verifica di anomalia per far rimodulare le valutazioni della commissione.
30. Il principio generale sui chiarimenti sulla disciplina di gara o FAQ e il problema della loro vincolatività per la commissione giudicatrice: due orientamenti a confronto.
31. L’esclusione di un operatore economico a riparametrazione (se adottata) avvenuta: scorrimento o ricalcolo? L’impatto, sulla fattispecie, del principio di consolidazione della graduatoria. Il caso dell’inversione procedimentale. Il diverso caso della rinuncia al contratto.
32. Il principio della tendenziale concentrazione delle sedute. L’illegittima valutazione dell’offerta su uno stesso criterio di valutazione rispetto a tutti i lotti cui partecipava uno stesso operatore economico. La brevità del tempo dedicato alla valutazione delle offerte tecnico-discrezionali.
33. La verbalizzazione: le lacune non rilevanti e quelle significative; la sufficienza di un solo verbale per tutte le sedute e la ragionevolezza di predisporre comunque un “brogliaccio”; il rifiuto di uno dei commissari di sottoscrivere i verbali relativi alle operazioni svolte sino a quel momento.
34. Il profilo documentale delle offerte: il limite dimensionale per l’offerta tecnico-discrezionale e il problema che si pone con il nuovo codice; la nozione del termine di “pagina”; la questione aperta del difetto di sottoscrizione con la procedura telematica, dal bando-tipo ANAC alla soluzione allo stato preferibile.
35. La richiesta di specifiche modalità redazionali dell’offerta. Le carenze documentali dell’offerta tecnica: quelle non suscettibili di soccorso istruttorio (il caso della scheda che identifica gli elementi di verifica dei vincoli DNSH); quelle suscettibili di soccorso istruttorio. La questione della forma della copia di un documento di offerta tecnica: prevalente la giurisprudenza di stampo sostanzialistico; i casi della certificazione di qualità e del CEL (certificato di esecuzione dei lavori). La mancata assegnazione di punteggio: per un non prodotto documento, essenziale per la valutazione e comunque non surrogabile con dichiarazione; per non puntuale delineazione dell’oggetto della proposta avanzata. In ordine all’impegno a nominare un responsabile del contratto in possesso di una determinata esperienza, per assegnare il punteggio basta l’impegno o occorre subito anche la produzione del curriculum con l’indicazione del nomen? Il soccorso “procedimentale”: il caso della certificazione di qualità scaduta; il principio dell’etero-integrazione della disciplina di gara. Il soccorso “processuale” sull’offerta tecnica.
36. Le offerte in aumento dopo il “correttivo” e il caso di un prezzo unitario superiore alla base d’asta.
37. Le “certificazioni” previste come criteri di valutazione dell’offerta tecnica in caso di raggruppamento: i diversi orientamenti giurisprudenziali e l’opportunità di chiudere il problema con una necessaria previsione di disciplinare di gara (che si riporta), sia per il caso di “nascosto” raggruppamento (o sub-raggruppamento orizzontale), sia per quello di “nascosto” raggruppamento verticale. Il possesso del rating e dell’iscrizione nella white list con carattere premiale. Consorzio cooperativo, consorzio artigiano, consorzio stabile e possesso di una certificazione posta (ovviamente) solo come criterio di valutazione dell’offerta: l’analisi ragionata delle otto casistiche ipotizzabili per l’attribuzione del punteggio.
38. Le migliorìe e la loro rilevanza per la valutazione di anomalia dell’offerta economica.
PARTE II: LE METODOLOGIE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI ED ALTRI ASPETTI
1. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010.
2. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il metodo aggregativo-compensatore.
3. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il sub-metodo n. 5 per l’approccio più semplice alla ratio del principio della riparametrazione. La collegialità della valutazione. La non obbligatorietà della riparametrazione. La sostanziale indifferenza del sub-metodo n. 4 rispetto al n. 5.
4. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: l’opportunità funzionale di prevedere la soglia di sbarramento nel caso di prevista riparametrazione; l’applicazione della riparametrazione a livello plurimo, in ipotesi di sub-ripartizione dei criteri di valutazione, e lo schema esemplificativo integralmente sviluppato. La riparametrazione per i criteri tabellari.
5. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il sub-metodo n. 1 (“confronto a coppie”). Lo schema del “torneo all’italiana” e l’inapplicabilità della proprietà transitiva. La doppia riparametrazione. Il principio che le valutazioni possano anche essere coincidenti, purché risulti la valutazione di ogni commissario: la "plenaria"; il rimedio dell’Amministrazione alla violazione del predetto principio. La soglia di sbarramento: nel caso a che cosa si applica? La radicale illegittimità dell’espressione dei punteggi in valore assoluto?
6. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il sub-metodo n. 2 (“confronto a coppie”). L’unica riparametrazione. Il principio che le valutazioni possano anche essere coincidenti, purché risulti la valutazione di ogni commissario: la "plenaria"; il rimedio dell’Amministrazione alla violazione del predetto principio. La soglia di sbarramento: nel caso a che cosa si applica? La radicale illegittimità dell’espressione dei punteggi in valore assoluto?
7. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il “confronto a coppie” e l’ipotesi (discussa in giurisprudenza) delle offerte in numero inferiore a tre.
8. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il sub-metodo n. 3, o metodo di Saaty. Lo schema esemplificativo integralmente sviluppato: la determinazione dei coefficienti definitivi e la successiva verifica della loro attendibilità.
9. L’abrogato allegato G del d.P.R. 207/2010: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri quantitativi. Il superato problema se mettere a confronto il ribasso percentuale ovvero l’importo-prezzo. Il contrasto fra ribasso percentuale e importo-prezzo parimenti richiesti: il principio generale di cui d.P.R. 207/2010, art. 119. Le metodologie illogiche degli scaglioni progressivi, dei punteggi fissi decrescenti, ovvero di tutto il peso al miglior ribasso e di zero punti al secondo. La previsione in sede di disciplina di gara di coefficienti per la valutazione del merito tecnico delle offerte: il caso dell’effettivo utilizzo da pare della commissione giudicatrice di coefficienti intermedi. La commissione giudicatrice di fronte alla formula incompleta o inapplicabile.
10. La vexata quaestio nei lavori della rilevanza del computo metrico (estimativo e non), a seconda del criterio di regolazione del corrispettivo (a corpo o a misura).
11. L’impiego del metodo non lineare, quadratico.
12. La formula indipendente basata sul punteggio assoluto: la vexata quaestio in giurisprudenza e l’interpretazione preferibile. Il quesito se la riparametrazione sia prevedibile solo per gli elementi qualitativi.
13. Il caso in cui, a fronte di un ribasso percentale richiesto dalla disciplina di gara, sia presentato un importo-prezzo: la giurisprudenza preferibile.
14. I correttivi per l’offerta economica e la conoscenza del mercato di riferimento.
15. L’abrogato allegato M del d.P.R. 207/2010 (per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) e la formula bilineare basata sul “valore soglia”. Altre metodologie. La novità introdotta dal “correttivo”.
16. L’individuazione del coefficiente per l’offerta-tempo, nell’abrogato allegato M del d.P.R. 207/2010.
17. Gli arrotondamenti.
18. Il caso delle offerte pari, fra possibile autodisciplina di gara e applicazione auto-esecutiva “dinamica” del R.d. n. 827/1924, art. 77. Il caso, per converso, del prezzo più basso con «esclusione automatica».
B) IL CORPO PRINCIPALE DEL CODICE
- CCNL: l’offerta nella quale va inserita la dichiarazione di equivalenza equivalenza e la disciplina recata dal correttivo.
- L’organo cui compete la proposta di aggiudicazione.
- I servizi d’architettura e ingegneria: il limite di ribassabilità per il prezzo (in disparte il problema di compatibilità euro unitaria); il limite di peso per il prezzo (in disparte il problema di compatibilità euro unitaria); la formula per l’offerta economica; la verifica dell’anomalia; l'affidamento diretto e il limite di ribasso del 20% sul corrispettivo indicativo ex d.M, con la questione del pari ribasso preventivato del 20% stesso in caso di richiesta di più preventivi; la questione della misura di ribasso applicabile per l'appalto integrato in cui il valore del servizio sia inferiore ad EUR 140.000; l’inapplicabilità della legge 49/2023 e il problema del c.d. “doppio ribasso”.
- L’affidamento diretto in rapporto alla disciplina sui criteri di aggiudicazione: il problema interpretativo in ordine all’art. 108, comma 2, lett. a).
- La commissione giudicatrice nelle procedure sotto soglia comunitaria.
- L’«esclusione automatica»: la valutazione dell’«interesse transfrontaliero certo»; la valutazione facoltativa di congruità; l’individuazione del «metodo».
- Le offerte che superano l'importo posto a base di gara.
- La «procedura negoziata senza pubblicazione di un bando»: una ipotizzabile più aperta declinabilità delle «condizioni più vantaggiose».
- Il «costo del ciclo di vita»: lo schema esemplificativo di offerta, alla luce dell’ALLEGATO II.8.
- La fissazione di termini idonei per la presentazione delle offerte.
- La commissione giudicatrice e l’analisi di tutta la specifica disciplina di cui all’art. 93 del codice: la lettura sostanzialistica della posteriorità della nomina; l’attività di supporto per la verifica dell’anomalia; il numero dispari; il caso in cui quando deve operare come collegio perfetto; la nozione di commissari «esperti»; la pratica inutilità della nomina di «supplenti»; la competenza alla nomina; l’impugnabilità dell’atto di nomina; l'analisi di che cosa non è più previsto rispetto al D.Lgs. 50/2016; la disciplina in materia di chi può essere nominato commissario e il rispetto della “scaletta”; l’equivoca competenza per la «valutazione della documentazione di gara»; la disciplina di chi non può essere nominato commissario; il principio di “plenaria” per l’ipotesi «dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione» di un concorrente, ma salva «diversa motivata determinazione».
- L’organo di gara con il prezzo più basso.
- «Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti» o figure assimilabili: la condizione di far «salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta».
- Le «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'(…) aggiudicazione».
- Il soccorso “procedimentale” sulle offerte e quello “correttivo”.
- L’avvalimento: i due equivoci dell’art. 104, comma 3; la fattispecie premiale; la «sostituzione dell’impresa ausiliaria», purché «non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta».
- L’art. 108: i casi di obbligatorio ricorso al «miglior rapporto qualità/prezzo» (comma 2); il problema del criterio di aggiudicazione per i lavori di valore comunitario; la rimessione alla C.G.U.E. di questione sul divieto del prezzo più basso (comma 3); l’individuazione dei criteri di valutazione (commi 4 e 6); il «prezzo o costo fisso» (comma 5); le integrazioni recate dal “correttivo” (comma 7); la «certificazione della parità di genere» e la super-pretoria lettura dell’ANAC e di un T.A.R., ovvero come regolarsi in via definitiva per la scelta dei criteri di valutazione già normativamente previsti, a cominciare dai CAM; la metodologia dell’«ordine decrescente di importanza dei criteri» (comma 8); l’obbligo di indicazione dei «costi della manodopera e» degli «oneri aziendali» della sicurezza (comma 9); la possibilità «di non procedere all’aggiudicazione» (comma 10); il dilemma creato dal “correttivo” se il divieto di dare punteggio per le «prestazioni aggiuntive» riguardi solo i lavori o si estenda ai servizi (comma 11); la corretta gestione della c.d. “variante migliorativa” per i servizi di assicurazione.
- L’art. 110: l’individuazione dell’offerta sospetta di anomalia e l’oggetto della valutazione con il miglior rapporto qualità/prezzo (commi 1 e 2).
- I servizi alla persona (art. 128): la questione se sussista l’obbligo di adozione del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo per importo inferiore a EUR 140.000.
- La somma urgenza e l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
- Il miglior rapporto qualità/prezzo nei settori speciali: tra l’altro, il caso della «parte dei prodotti originari di Paesi terzi», che «supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta», dopo il "correttivo" (art. 170, comma 2).
- Il miglior rapporto qualità/prezzo nel partenariato pubblico-privato; art. 178, comma 4; art. 183, commi 1, 2, 3, 7 e 11; art. 185, commi da 1 a 6; art. 192, comma 2; art. 193; art. 197, comma 10; art. 205, commi 2, 6 e 7; art. 208, comma 3.
C) GLI ALLEGATI DEL CODICE
- L’ALLEGATO I.2: i compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi (art. 6); i compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento (art. 7).
- L’ALLEGATO I.3: i termini delle procedure.
- L’ALLEGATO I.12: le opere di urbanizzazione a scomputo.
- L’ALLEGATO II.2: lo sviluppo esemplificativo dei tre metodi di calcolo della soglia di esclusione automatica, alla luce della giurisprudenza; il superamento della sub-procedura di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924; l’àmbiti di applicabilità del metodo C.
RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI. Il curriculum.

ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).
COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400.
ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate all'11 febbraio 2026, on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari: «C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. La partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti [in house: n.d.a.], configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità».
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.
La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti.
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.
PRIVACY
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