L’obbligo di indicazione dei costi di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 9, in una concessione di distribuzione di bevande fredde ed alimenti con installazione di distributori automatici, dipende dalla lex specialis (in senso conforme cfr. già altra sentenza). Ma non c’è un addetto che più spesso rimpiazza i prodotti? E l’addetto non entra in contatto con una macchina che ha un minimo di complessità? E la concessione è comunque un contratto «a titolo oneroso» come l’appalto. Mah! Per converso è assurdo che debbano essere indicati a pena di esclusione i costi suddetti, in via auto-esecutiva, nella (radicalmente inesistente) lex specialis di una mera richiesta di preventivo (altro pregiato ircocervo).



