Note a parere dell’AVCP sulla non riaffidabilità di una concessione di servizio – di Lino BELLAGAMBA
Secondo l’AVCP, che richiama una singola pronuncia del Consiglio di Stato, «“l’art. 57 del codice dei contratti non fonda una nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di servizi consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all’esito di una gara ma si riferisce soltanto ad eventuali esigenze di servizi analoghi (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla stipula del contratto” (C.d.S n. 2882/2009, cit.). Ipotesi, che manifestamente non ricorre nel caso esaminato, nella quale l’esigenza di disporre del servizio di refezione scolastica, anche nel triennio successivo, era certamente presente alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto originario».
Tale tesi non è affatto condivisibile.
Intanto, basta rispettare il disposto di cui all’art. 57, comma 2, lett. b) del codice, che è norma di stretta derivazione comunitaria.
Una volta rispettata la norma – il che è come dire: “una volta rispettato il principio di trasparenza-concorrenza” insito nella stessa – si tratterà di valutare l’economicità del riaffidamento, a suo tempo, con debita motivazione per l’ipotesi positiva.
Altrimenti, anziché alla figura della ripetizione si ricorre a quella dell’opzione-rinnovo, la cui unica differenza rispetto alla prima è che vincola già l’aggiudicatario. Ma il risultato non cambia.
Che poi la figura della ripetizione (così come quella dell’opzione-rinnovo) non si coniughi affatto con la concessione di servizio, ciò si lega a diversa ragione, connessa alla struttura del rapporto contrattuale. Dovendoci essere un piano economico-finanziario, la durata della concessione può essere soltanto quella dedotta nel medesimo. Solo per questo motivo non è applicabile a una concessione di servizio quello che è applicabile ad un appalto.



