Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE CONCESSIONE E RIAFFIDAMENTO

Note a parere dell’AVCP sulla non riaffidabilità di una concessione di servizio – di Lino BELLAGAMBA

 

Secondo l’AVCP, che richiama una singola pronuncia del Consiglio di Stato, «“l’art. 57 del codice dei contratti  non fonda una nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di servizi  consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all’esito  di una gara ma si riferisce soltanto ad eventuali esigenze di servizi analoghi  (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla  stipula del contratto” (C.d.S n. 2882/2009, cit.). Ipotesi, che manifestamente non ricorre nel  caso esaminato, nella quale l’esigenza di disporre del servizio di refezione  scolastica, anche nel triennio successivo, era certamente presente alla  stazione appaltante al momento della stipula del contratto originario».

Tale tesi non è affatto condivisibile.

Intanto, basta rispettare il disposto di cui all’art. 57, comma 2, lett. b) del codice, che è norma di stretta derivazione comunitaria.

Una volta rispettata la norma – il che è come dire: “una volta rispettato il principio di trasparenza-concorrenza” insito nella stessa – si tratterà di valutare l’economicità del riaffidamento, a suo tempo, con debita motivazione per l’ipotesi positiva.

Altrimenti, anziché alla figura della ripetizione si ricorre a quella dell’opzione-rinnovo, la cui unica differenza rispetto alla prima è che vincola già l’aggiudicatario. Ma il risultato non cambia.

Che poi la figura della ripetizione (così come quella dell’opzione-rinnovo) non si coniughi affatto con la concessione di servizio, ciò si lega a diversa ragione, connessa alla struttura del rapporto contrattuale. Dovendoci essere un piano economico-finanziario, la durata della concessione può essere soltanto quella dedotta nel medesimo. Solo per questo motivo non è applicabile a una concessione di servizio quello che è applicabile ad un appalto.