Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI LAVORI E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DOPO IL DECRETO “DEL FARE”

Per la consultazione preliminare nella concessione di lavori pubblici rispetto all’appalto, cfr., ora, D.Lgs. 163/2006, art. 144, comma 3-bis, secondo terzo periodo.

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti».

La suddetta previsione normativa si applica, in quanto compatibile, anche alle procedure disciplinate dall’art. 153 del codice, ai sensi del nuovo comma 21-bis del medesimo art. 153.

Ciò premesso, va osservato che il decreto “del fare”, come jus superveniens e come lex specialis regolante la stessa materia, dà atto che la previsione di cui all’art. 112-bis del codice si applica solo al sistema-appalto.

Per converso, per il sistema-concessione non è previsto un limite di importo, né la consultazione preliminare è oggetto di un obbligo da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.

Per supporto al RUP in materia di finanza di progetto nei lavori pubblici, con costo totalmente azzerabile per l’Amministrazione aggiudicatrice, cfr. lo schema-tipo di convenzione.